Caccia

La Legge Regionale n. 6/2005 s.m.i ha assegnato ai Parchi rilevanti funzioni e competenze in materia di tutela e gestione della fauna ma anche di gestione venatoria nelle Aree Contigue (Preparco).

Nello specifico l’Art. 38 “Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali” stabilisce che:

  1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l’esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua.
  2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell’articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell’attività faunistico-venatoria nell’area contigua.
  3. Le misure di disciplina dell’attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell’area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
  4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l’esercizio di detta gestione.
  5. L’Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell’attività venatoria.

 

Sede locale del Parco
Strada Parco dei Cento Laghi, 4
43010 Monchio delle Corti (PR)
+39 0521 896618

 

Per ulteriori informazioni:

Pesca sportiva e raccolta dei funghi – Parco dei Cento Laghi

Regolamenti e moduli – Parco dei Cento Laghi

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