Cambio residenza in tempo reale: importanti novita’ dal 9 maggio 2012

Cambio di residenza in tempo reale: importante novità in vigore dal 9 maggio 2012

L’art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del D.P.R. 223/1989.

  • a) trasferimento di residenza da altro comune italiano e dall’estero, trasferimento di residenza all’estero;
  • b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
  • c) cambio di abitazione all’interno del comune;

 

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1.       direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Monchio delle Corti – P.zza Caduti di Tutte le Guerre  n. 1 43010 Monchio delle Corti (PR);

2.       per raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Monchio delle Corti – Piazza Caduti di Tutte le Guerre n. 1 – 43010 Monchio delle Corti (PR);

3.       per fax al numero 0521 – 896714;

4. per via telematica ai seguenti indirizzi

e.blondi@comune.monchio-delle-corti.pr.it

a.vicini@comune.monchio-delle-corti.pr.it

protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono obbligatoriamente sottoscrivere il modulo.

Documentazione da allegare – Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

  • Il cittadino di Stato non appartenente all’ e Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ Allegato A.
  • Il cittadino di Stato appartenente all’ e Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ Allegato B.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in Anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro Comune italiano, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni anagrafiche.

Il Comune di Monchio delle Corti  entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (innanzi tutto l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, articolo 20 Legge 7 Agosto 1990, n. 241).

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del Decreto-Legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e si darà immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

DOVE:

UFFICIO ANAGRAFE – P.zza Caduti di Tutte le Guerre n.1 – 43010 Monchio delle Corti (PR) – Tel. 0521-896521Fax 0521-896714 PEC: protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it / a.vicini@comune.monchio-delle-corti.pr.it /e.blondi@comune.monchio-delle-corti.pr.it ;

ORARI DI APERTURA:

Dal Lunedì al Venerdì: 8.30 – 13.00 
Sabato: 8.30 – 12.30

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